Presentazione.
Il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 4 Aprile 2003, ha varato il disegno di legge d'iniziativa del Ministro per l'Innovazione e Tecnologie, Lucio Stanca, per abbattere le barriere virtuali che i disabili incontrano nell'accesso agli strumenti informatici.
Il provvedimento governativo si pone tra gli obiettivi anche quello di rendere accessibili i siti internet (solo il 3% in Italia e' attualmente fruibile da parte dei disabili) e, comunque, tutti i 'rapporti telematici' tra cittadini e Pubblica Amministrazione, comprendendo anche i soggetti che erogano pubblici servizi.
Per incentivare l'adozione di programmi e strumenti compatibili con le esigenze dei disabili anche da parte dei privati, il ministro Stanca ha proposto l'adozione di una sorta di 'bollino blu' per certificare la rispondenza degli strumenti alle caratteristiche di accessibilita' .
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Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle pari opportunita', della funzione pubblica, dell'economia e finanze, del lavoro e politiche sociali.
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI SOGGETTI DISABILI AGLI STRUMENTI INFORMATICI.
Articolo 1. (Obiettivi e finalita').
1. La presente legge promuove l'accesso dei disabili, in condizioni di pari opportunita', alle risorse informatiche ed ai servizi telematici e garantisce, in particolare, il loro accesso alle risorse ed ai servizi della pubblica amministrazione statale.
Articolo 2. (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilita', necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Articolo 3. (Limiti di applicabilita').
1. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi di accessibilita' non si applicano quando i disabili non sono fruitori delle risorse informatiche e dei servizi telematici in conseguenza delle finalita' alle quali le risorse ed i servizi sono destinati.
Articolo 4. (Obblighi delle pubbliche amministrazioni).
1. Le amministrazioni pubbliche statali di cui all'articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 Marzo 2001, numero 165, rispettano gli obblighi di cui al presente articolo; ai medesimi obblighi sono sottoposti, limitatamente allo svolgimento della funzione o servizio pubblico, i soggetti che operano in regime di concessione per le medesime Amministrazioni statali.
2. Nelle procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici i requisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9 costituiscono oggetto di adeguata considerazione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet senza prevedere che i siti rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 9. Il contratto stipulato in difetto di tale previsione si intende integrato con clausola recante l'obbligo del rispetto dei predetti requisiti, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stipulante; e' nulla ogni clausola contraria o limitativa, salvo quanto disposto dall'articolo 3.
4.Il possesso dei requisiti di accessibilita' costituisce criterio preferenziale in caso di concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici, tenuto conto della destinazione dei medesimi.
5. La concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 9.
6. Per consentire l'esercizio di mansioni lavorative che richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro.
Articolo 5. (Obblighi di dotazione).
1. All'articolo 10 della legge 12 Marzo 1999, numero 68, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2 bis. Il datore di lavoro privato mette a disposizione del lavoratore disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilita', in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 13,comma 1 , lettera c) .".
Articolo 6. (Verifica dell'accessibilita' su richiesta).
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta, su richiesta dei privati, l'accessibilita' dei loro siti Internet o del materiale informatico da loro prodotto o distribuito; con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuate le modalita' con cui puo' essere reso noto il possesso del requisito dell'accessibilita' e verificato il permanere del requisito stesso.
Articolo 7. (Compiti amministrativi).
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche per mezzo dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 28 Dicembre 2001, numero 488, e successive modificazioni:
a) vigila sul rispetto da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, delle disposizioni della presente legge;
b) indica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le soluzioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilita' nei singoli casi;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, meritoriamente distintisi per il rispetto dei principi della accessibilita';
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilita';
e) promuove, con gli altri Ministeri interessati, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunita' dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le pari opportunita', il dialogo ed il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e imprese fornitrici di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilita' delle pubbliche amministrazioni statali nello sviluppo dei sistemi informatici nonche' l'introduzione delle problematiche di accessibilita' nei programmi di formazione del personale.
Articolo 8. (Formazione).
1. Con riferimento alle amministrazioni di cui all'art. 4, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, numero 165, nonche' dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attivita' per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera 'G' della legge 16 Gennaio 2003, numero 3, sono inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche della accessibilita' e delle tecnologie assistive.
Articolo 9. (Requisiti tecnici).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilita';
b) le metodologie tecniche per la verifica dell' accessibilita' dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Articolo 10. (Regolamento di attuazione).
1.Con regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 Agosto 1988, numero 400, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sono definiti:
a) le modalita' con cui puo' essere reso noto il possesso del requisito dell'accessibilita';
b) i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilita' dei propri siti ed applicazioni informatiche.