Gli assegni di 'sicurezza sociale' rientrano tra le prestazioni assistenziali previste dal regolamento comunitario in tema di diritti dei lavoratori.
Alcuni sussidi garantiti da autorita' locali sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma, in virtu' di caratteri ad hoc, riferiti alla specifica condizione di lavoratori residenti nella regione; qualora, tuttavia, tali assegni risultino solo integrativi di quelli previsti dalla disciplina nazionale e fondati sui medesimi presupposti astrattamente definiti dal legislatore federale, essi rientrano tra quelli sottoposti al regime del regolamento comunitario.
La famiglia di un lavoratore frontaliero puo' trovarsi priva di copertura assistenziale nel caso in cui risieda in uno Stato membro con un sistema di assistenza a carattere contributivo ed il soggetto impiegato versi i propri contributi ad altro Stato membro, che impronti la disciplina dei sussidi sociali al principio di residenza.
La Corte di Giustizia 'riqualifica' la natura speciale di un assegno regionale, stabilendo che i familiari disabili del lavoratore frontaliero hanno diritto alle prestazioni di sicurezza sociale dello Stato competente qualora non siano assistiti in base alle norme dello Stato di residenza.
Cosi' ha statuito la Corte di Giustizia delle Comunità Europee in un caso di un cittadino tedesco residente in Germania che insegnava in Austria dove pagava le imposte ed i contributi previdenziali, in quanto iscritto all’assicurazione malattia di tale Stato.
Sua figlia, gravemente disabile, ha goduto dell'assegno di assistenza in Germania in virtu' dell'attivita' lavorativa della madre.
In seguito al definitivo congedo della madre, il sussidio per la mancanza di autonomia e' cessato.
La figlia disabile ha presentato domanda per l'assegno assistenziale alla competente autorita' austriaca la quale, tuttavia, ha rigettato la richiesta.
Investita della questione la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee ha stabilito il principio sopra indicato, riconoscendo il diritto della familiare disabile del lavoratore frontaliero ad usufruire dell'assegno di assistenza del Paese dove viene svolta l'attività lavorativa (in questo caso l'Austria), anche se esso non e' quello di residenza della persona richiedente.