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REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE STANCA ...
Presentato il regolamento attuativo della Legge Stanca.

Una sorta di 'bollino blu' certifichera' l'accessibilità da parte dei disabili ai siti Internet ed al materiale informatico.

E' questa una delle misure contenute nello schema di Dpr concernente il Regolamento di attuazione della 'Legge Stanca' (numero 4 del 9 gennaio 2004), che reca disposizioni per favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici.

E' stato infatti, approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, in via definitiva, lo schema del Regolamento di attuazione della legge Stanca denominata 'Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici'.

Il regolamento, finalizzato ad evitare forme di emarginazione causate dalle nuove tecnologie ed a promuovere l'uso di queste anche quale strumento di miglioramento della qualita' della vita, e' stato redatto con il contributo delle piu' rappresentative Associazioni che operano nel settore della disabilita', nonche' di competenti operatori in materia di accessibilita' di tecnologie informatiche.

 'Il Regolamento costituisce una tappa fondamentale nel percorso virtuoso intrapreso con l'approvazione della legge, nel dicembre 2003, mentre era in corso l' 'Anno Europeo del Disabile', e che si concludera', a breve, con l'emanazione delle 'Linee guida' con i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilita', attualmente in corso di predisposizione'.

 Il Ministro ha poi sottolineato 'la forte valenza innovativa del Regolamento, predisposto previa consultazione delle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative della categoria, nonche' di quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software'.

 

REGOLAMENTO


Articolo 1.
(Definizioni)


1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) accessibilita': ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, numero 4, la capacita' dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge numero 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;

c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilita';

d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;

e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualita' dei servizi, gia' giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;

f) fruibilita': la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilita' e semplicita' d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;

g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge numero 4 del 2004;

h) valutatori: soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilita' dei servizi.

 

Articolo 2.
(Criteri e principi generali per l'accessibilita').

1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:

a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente;

b) fruibilita' delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:

1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;

2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalita' di funzionamento delle interfacce, nonche' la possibilita' di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;

3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;

4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente;

c) compatibilita' con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilita' dell'Unione europea, nonche' nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l'International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).

2. Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza Unificata e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilita', da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5 della legge numero 4 del 2004.

 

Articolo 3.
(Valutazione dell'accessibilita').

1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di se' l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalita' tecniche per la tenuta, nonche' garantisce la pubblicita' dell'elenco medesimo e delle citate modalita' sul proprio sito internet.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

a) garanzia di imparzialita' ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attivita';

b) disponibilita' di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e);

c) disponibilita' di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilita'.

3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:

a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;

b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;

c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro mesi successivi, attivita' di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.

4. Nell'accertamento dei requisiti di accessibilita' dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge numero 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.

5. Con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge numero 4 del 2004, sono stabiliti:

a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c);

b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attivita' svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;

c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' l'entita' della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall'articolo 7 , comma 2, per l'espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7, in modo da assicurare la copertura dei costi di svolgimento delle suddette funzioni.

6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione è altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.

7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall'elenco; l'interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresì a dare adeguata pubblicita' della avvenuta cancellazione sul proprio sito Internet.


Articolo 4.
(Modalita' di richiesta della valutazione).

1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie l'autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui al comma 2. L'utilizzazione del logo è limitata al periodo di validita' dell'attestato.

2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attivita', in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilita', con validita' non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualita' raggiunto di cui all'articolo 5.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale tramite apposita convenzione del Cnipa.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 5.
(Logo attestante il possesso del requisito di accessibilita').

1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all'esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualita' raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.

2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualita' dei servizi, nonche' il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo 11 della legge numero 4 del 2004.

 

Articolo 6.
(Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilita').

1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell'accessibilita' ad uno dei valutatori iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente inviandone contestualmente copia all'Amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di qualita' del logo; in caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.


Articolo 7.
(Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati).

1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, purche' questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilita' riscontrata aggiornandone la validita' temporale.

2. In caso di riscontro di un livello di accessibilita' inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell'avvenuta ispezione, nonche' una quota di partecipazione ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo dell'ispezione.

 

Articolo 8.
(Modalita' di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma1 dell'articolo 3 della legge numero 4 del 2004).

1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge numero 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilita' sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge numero 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l'utilizzo del logo.

 

Articolo 9.
(Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge numero 4 del 2004).

1. Per l'attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell'accessibilita' informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale gia' in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo numero 39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge numero 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all'amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei servizi forniti e da' notizia dell'esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attivita' e dei tempi di realizzazione.

3. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente decreto.

4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento dandone altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.

 


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