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SFRATTI
Cosa fare in caso di sfratto
Bisogna presentare la richiesta di proroga dello sfratto. L’istanza
va presentata personalmente o tramite un difensore presso gli uffici
della Pretura su apposito modulo. È opportuno rivolgersi ad un
sindacato, per avere l’assistenza legale.
Quando è possibile la proroga dello sfratto
Con il provvedimento che ordina all'inquilino di rilasciare
l'appartamento, il Giudice indica anche la data di rilascio.
Questa data non è prorogabile nei casi di necessità, morosità e
inadempienza contrattuale. La data può essere, invece, prorogata per gli
sfratti per finita locazione, nei Comuni ad alta tensione abitativa e
nei capoluoghi di provincia. In questo caso si può chiedere al
Magistrato che fissi nuovamente il termine di rilascio, concedendo
quindi una proroga, che normalmente non può superare i sei mesi, ma in
alcuni casi specifici di bisogno sociale (anziani ultrasessantacinquenni,
handicappati, disoccupati e cassaintegrati, ecc.) può arrivare al
termine lungo di diciotto mesi. Alla domanda si deve allegare, oltre che
le attestazioni di reddito e la certificazione sulla composizione
familiare, ogni altro documento utile ai fini della valutazione dello
stato di bisogno e della necessità della proroga. È consigliabile farsi
aiutare da un legale.
Esecuzione dello sfratto
Esauriti tutti i termini di proroga, dopo la data di fissazione del
rilascio stabilita dal Giudice, se l'inquilino non riconsegna
l'immobile, il proprietario ha diritto ad eseguire forzatamente, con
l'Ufficiale Giudiziario e con l'ausilio della Forza pubblica, il
provvedimento. Tuttavia possono eseguire gli sfratti solo i proprietari
che dimostrino di avere rispettato nel corso della locazione tutti gli
adempimenti imposti dalle normative fiscali. Il proprietario, prima di
dare inizio all'esecuzione, deve obbligatoriamente inviare all'inquilino
un atto di precetto; è all'interno di tale atto che devono essere
indicati:
a) gli estremi di registrazione del contratto;
b) gli estremi della denuncia ICI;
c) gli estremi della dichiarazione dei redditi contenente il reddito
ricavato dall'immobile;
d) gli estremi del versamento ICI.
L'inesistenza o l'inesattezza di questi dati, che costituiscono
condizione per l'esecuzione dello sfratto, impediscono l'esecuzione
stessa. Questo non solo se lo sfratto è per finita locazione, ma anche
nei casi di sfratto per necessità, morosità, inadempienza contrattuale.
L'inquilino che accerti la mancanza della dichiarazione o abbia dubbi
sulla veridicità della eventuale dichiarazione notificata può opporsi
all'esecuzione, bloccando di fatto la procedura di rilascio.
Sindacati inquilini che forniscono assistenza e consulenza legale
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SUNIA (area CGIL)
Via Galilei, 55 - 00185 Roma
Tel. 06.70495221/8 06.77200077
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SICET Sindacato Inquilini Casa e
Territori (area CISL)
Via Cattaneo Carlo, 23 - 00185 Roma
Tel. 06.4958646 06.4958701
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ANIA Associazione Nazionale Inquilini
ed Assegnatari Sede Nazionale
Via Giovanni da Empoli, 33 - 00154
Roma Tel. 06.5757360 06.57300454
UNIAT - Unione Nazionale inquilini Ambiente e Territorio (area UIL)
Via Lucullo, 6 – 00187 Roma
Tel. 06.4753205/323 Fax 06.4763208
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Unione inquilini
Via Cavour, 101 – 00100 Roma
Tel. 06.4882374
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