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INTERDIZIONE
Cosa è
L’interdizione è l’istituto giuridico attraverso il quale si definisce
legalmente una persona “incapace”. Dopo che è avvenuta l’interdizione
quella persona è perciò legalmente rappresentata dal tutore e non può
svolgere da sola atti di disposizione patrimoniale. Le persone definite
interdette hanno comunque il diritto di voto (Legge 180/78). Ci si
riferisce agli articoli del Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e
seguenti
Chi può essere interdetto
I maggiorenni in condizioni di abituale infermità di mente incapaci
di provvedere ai propri interessi.
Chi può richiedere l’interdizione
- Il coniuge;
- i parenti entro il quarto grado ( figli, ascendenti e discendenti
diretti, fratelli, cugini primi);
- gli affini entro il secondo grado (generi, cognati, zii acquisiti);
- il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della
Repubblica).
- gli operatori dei servizi pubblici (assistenti sociali,….).
Procedura
Per presentare l’istanza occorre rivolgersi al Tribunale Civile in
Viale Giulio Cesare 54/b, con l’assistenza obbligatoria di un legale. Le
spese da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga
richiesta dal Pubblico Ministero o venga provato lo “stato di povertà”.
Il giudice tutelare nomina il Tutore e il Protutore.
Chi può essere tutore
- Un figlio maggiorenne; - il coniuge;
- altra persona designata dal Giudice.
Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più
di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti già altra
tutela.
I compiti del tutore
- Avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti i
suoi atti e contratti, amministrare i suoi beni;
- presentare ogni anno al giudice Tutelare il rendiconto della sua
amministrazione.
Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se
si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri, può
essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro
può sostituirlo.
Quando occorre l’autorizzazione del giudice tutelare - Investire
capitali;
- accettare eredità e/o donazioni;
- rinunciare ad eredità e/o donazioni;
- riscuotere capitali; acquistare beni straordinari; - fare contratti di
locazione per più di nove anni; - promuovere giudizi.
Quando occorre l’autorizzazione del tribunale - Vendere beni di una
certa entità; - costituire pegni o ipoteche;
- fare compromessi e transazioni.
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