COMUNE DI ROMA
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE DELLA SALUTE
INTERDIZIONE COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO
“VIVA GLI ANZIANI!”

INTERDIZIONE

Cosa è
L’interdizione è l’istituto giuridico attraverso il quale si definisce legalmente una persona “incapace”. Dopo che è avvenuta l’interdizione quella persona è perciò legalmente rappresentata dal tutore e non può svolgere da sola atti di disposizione patrimoniale. Le persone definite interdette hanno comunque il diritto di voto (Legge 180/78). Ci si riferisce agli articoli del Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti

Chi può essere interdetto
I maggiorenni in condizioni di abituale infermità di mente incapaci di provvedere ai propri interessi.

Chi può richiedere l’interdizione
- Il coniuge;
- i parenti entro il quarto grado ( figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, cugini primi);
- gli affini entro il secondo grado (generi, cognati, zii acquisiti);
- il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica).
- gli operatori dei servizi pubblici (assistenti sociali,….).

Procedura
Per presentare l’istanza occorre rivolgersi al Tribunale Civile in Viale Giulio Cesare 54/b, con l’assistenza obbligatoria di un legale. Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga richiesta dal Pubblico Ministero o venga provato lo “stato di povertà”. Il giudice tutelare nomina il Tutore e il Protutore.

Chi può essere tutore
- Un figlio maggiorenne; - il coniuge;
- altra persona designata dal Giudice.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.

I compiti del tutore
- Avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti i suoi atti e contratti, amministrare i suoi beni;
- presentare ogni anno al giudice Tutelare il rendiconto della sua amministrazione.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri, può essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro può sostituirlo.

Quando occorre l’autorizzazione del giudice tutelare - Investire capitali;
- accettare eredità e/o donazioni;
- rinunciare ad eredità e/o donazioni;
- riscuotere capitali; acquistare beni straordinari; - fare contratti di locazione per più di nove anni; - promuovere giudizi.
Quando occorre l’autorizzazione del tribunale - Vendere beni di una certa entità; - costituire pegni o ipoteche;
- fare compromessi e transazioni.


 

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